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Forestali, Famiglietti si difende: ''Difficile assumere gli operai. Vi spiego perché''

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''Come è noto, la Regione Campania, titolare esclusiva delle funzioni inerenti le politiche agricole, forestali e alimentari, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, decorrente l’anno solare 2012, non ha inteso finanziare le attività di bonifica montana, difesa del suolo e forestazione con risorse rivenienti dal proprio bilancio annuale, ma con risorse UE e previo trasferimento di dette risorse dal Governo Centrale a seguito della sottoscrizione di apposito Accordo di Programma Quadro (APQ).
Una volta sottoscrizione l’accordo di cui trattasi, la Regione Campania è in condizione di approvare, con deliberazione di Giunta Regionale, il piano annuale di riparto tra gli enti delegati alle attività di bonifica montana, difesa del suolo e forestazione di cui alla legge regionale 11/1996.
Invero, allo stato, mentre l’accordo è stato regolarmente sottoscritto tra le parti per l’anno 2012, non risulta ancora sottoscritto per gli anni 2013 e 2014.
Nondimeno, la Regione Campania, sensibile alle esigenze di pura sopravvivenza del personale forestale, in attesa del perfezionamento degli atti integrativi alla proposta di APQ, con deliberazione di Giunta Regione n° 604/2014, ha approvato il piano di riparto, assegnando alla Comunità Montana una risorsa complessiva pari ad euro 3.510.000,00.
Per gli effetti, con decreto dirigenziale n° 152/2014, è stato disposto il trasferimento di una risorsa pari al 25% dell’assegnazione (euro 877.000,00) per eseguire i pagamenti per le attività svolte nei primi mesi dell’anno 2014.
Sopravvenuto il materiale accreditamento della somma, corre l’obbligo di significare che dette risorse possono essere utilizzate, esclusivamente, per effettuare pagamenti per prestazioni già avvenute e non anche per programmare nuove assunzioni.
Ciò posto, è di tutta evidenza che il problema delle assunzioni degli operai stagionali è un argomento di non facile risoluzione se solo si consideri che, di fatto e sostanzialmente, la risorsa assegnata dalla Regione, quantunque accertata come debito della medesima, potrebbe (come già accaduto nel corso degli anni 2010 e 2011) non essere oggetto di integrale trasferimento, determinando, per conseguenza, che i lavoratori assunti, ad ultimazione della prestazione, potrebbero non essere retribuiti e imponendo ai medesimi forme di tutela per il recupero dei crediti di lavoro quali procedimenti monitori e procedure esecutive presso terzi.
È noto che questo Ente è funestato da tali procedure, ove si consideri che, quantunque legittimo il diritto del lavoratore di procedere giudizialmente al recupero dei crediti, nondimeno le casse dell’Ente sono state devastate ove si consideri che, con pregevole soluzioni antitetica ad ogni disposizione di diritto sostanziale, i giudici dell’esecuzione hanno autorizzato l’aggressione anche di fondi con il vincolo di destinazione, in deroga all’articolo 159 TUEL.
Lo scenario che potrebbe proporsi, in caso di assunzione degli operai stagionali e qualora le risorse assegnate non dovessero essere realmente trasferite, potrebbe essere estremamente pernicioso per questo Ente.  
In primo luogo perché incrementerebbe in maniera esponenziale le procedure di recupero coattivo dei crediti di lavoro, azioni proponibili anche dagli operai stagionali, così come metodicamente proposte dagli operai a tempo indeterminato.
In secondo luogo poiché, qualora le risorse regionali non dovessero essere oggetto di trasferimento, la spesa per il mantenimento di detto personale, privo di idonea copertura finanziaria, integrerebbe ipotesi di danno erariale nei confronti dell’Ente con responsabilità degli amministratori del medesimo.
Ma, prescindendo da tali inequivoche, benché aride considerazioni, appare opportuno puntualizzare un altro aspetto che osta irreparabilmente alla assunzione del personale stagionale. 
Le procedure di assunzione di detto personale sono disciplinate per legge e si caratterizzano, prima di tutto mediante la redazione e la sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro (lettera d’ingaggio) e, quindi, mediante l’inoltro della comunicazione di assunzione al sistema telematico regionale che viene effettuato nominativamente per ogni assunto e almeno 24 prima della data di inizio prestazione, a pena di sanzioni pecuniarie.
Tendenzialmente e purché il sistema informatizzato non vada in crisi, per operare le assunzioni occorrono almeno 5 giornate lavorative, a condizioni che gli addetti lavorino con alacrità e impegno e che alcun contrattempo possa materializzarsi.
Alla data del 22 dicembre, risultano lavorativi n° 7 giorni (22, 23, 24, 27, 29, 30, 31) che, ovviamente, dovranno subire una decurtazione per consentire, con il vincolo dell’assoluta urgenza, di operare le comunicazioni telematiche di assunzione.
Immaginiamo, pertanto, che l’Ente faccia uso dei giorni 22, 23, 24, 27 per perfezionare gli atti di assunzione e che la prestazione lavorativa abbia inizio in data 29/12/2014. Ad ogni lavoratore, dunque, sarebbe assegnata una garanzia occupazionale di appena 3 giornate lavorative di cui una da destinare alle obbligatorie visite mediche.
La lavorazione, pertanto, si ridurrebbe a 2 giornate lavorative, fatta salva ipotesi di inclemenza atmosferica.
In buona sostanza, la spesa complessiva si aggirerebbe intorno a 70.000,00 euro di cui 60.000,00 per retribuzioni e 10.000,00 per viste mediche.
Premesso che il programma regionale impone che le lavorazioni cessino alla data dell’ultimo giorno dell’anno solare, qualunque sia lo stato di attuazione, appare estremamente difficile certificare la qualità e la quantità di lavoro effettuato con il rischio reale di non vedere eletta la spesa effettuata in fase di rendicontazione e con la conseguenza che la spesa ricada nelle case dell’Ente.
Allo stesso modo, appare opportuna una puntualizzazione: è stato detto che ai lavoratori stagionali basta effettuare una sola giornata lavorativa. La richiesta non è risibile come si potrebbe frettolosamente dichiarare, ma ha motivazioni di fondo ulteriormente critiche e problematiche.
È noto che gli operai stagionali per accedere alle prestazioni a sostegno del reddito esito di disoccupazione involontaria, devono essere muniti di un requisiti essenziale rappresentato dal fatto che, nel biennio, possano vantare almeno 102 giornate di effettivo lavoro.
Per esemplificazione: un operaio che nel corso dell’anno 2014 ha effettuato 51 giornate lavorative e ripeta tale garanzia nel corso dell’anno 2015, cumula il requisiti di 102 giornate lavorative, pertanto, a seguito di licenziamento nell’anno 2015, potrà avanzare richiesta di liquidazione di disoccupazione agricola speciale. 
Se questo è l’intendimento di taluni operatori sindacali, appare opportuno precisare che questo Ente non è in condizione di accettare tale ipotesi. Infatti, ad un numero esiguo di giornate lavorate nel corso dell’anno 2014 (1?, 2?, 3?) dovrebbe seguire, nell’anno 2015 una garanzia occupazionale, nel minimo di 99 giornate lavorative e, nel massimo di 101 giornate lavorative. Ipotesi quanto mai improbabile ove si consideri che le assegnazioni regionali consolidate consentono, operate le tutele a favore del personale storico previo accantonamento delle risorse necessari come previsto per legge, l’attribuzione di garanzie occupazionali molto inferiori a quelle necessarie per accedere ai benefici della disoccupazione. Va da sé che questo Ente si ritroverebbe nell’ingrata condizione di dover accettare una situazione impossibile che, sia consentito, integra anche qualche ipotesi di reato ove si consideri che tutto quanto viene fatto in frode al sistema assistenziale nazionale, creando condizioni di assunzione tali da rendere sufficiente il numero di giornate per accedere agli ammortizzatori sociali.  
Ma, prescindendo da ogni e qualunque ulteriori considerazione, in conclusione appare opportuno evidenziare la sensibilità di questo Ente nel tentativo di risoluzione del problema.
È memoria comune, di codesta spettabile Prefettura e delle OO.SS. di categoria, che questo Ente, sensibile ai problemi occupazionali del personale stagionale, in occasione della convocazione del 24 ottobre ultimo scorso, assumendosi responsabilità impegnative e gravi, propose agli astanti l’assunzione per 12 giornate mediante contratto parto, ovvero contratto prorogabile.
È memoria comune che le OO.SS., irridendo la proposta, abbandonarono il tavolo della trattativa, mandando all’aria ogni buon proposito di questo Ente. Atteggiamento, quello sindacale, incomprensibile, ove si consideri che l’assunzione con contratto aperto era già stata praticata nel corso dell’anno 2013, con il gradimento delle maestranze e delle OO.SS.
Anche in questo caso, per onestà intellettuale, appare opportuno precisare che, ancora una volta, l’interesse delle OO.SS. è orientato agli ammortizzatori sociali, ove si consideri che il minimo necessario di prestazione per l’anno 2014 non poteva essere inferiore a n° 38 giornate lavorative che cumulate con le giornate effettuate nel corso dell’anno 2013 (gg.64) determinava la composizione del minimo indispensabile di giornate (102) per accedere alla disoccupazione agricola e ponendo, ancora una volta, l’Ente nella ingrato posizione di soggetto che, anziché preoccuparsi della realizzazione di progetti, si disponeva a creare, in concorso con le maestranze e le OO.SS., una ipotesi di illecita condotta destinata a favorire il personale nel perseguimento della disoccupazione agricola con metodi poco ortodossi ed estremamente censurabili.
Infine: è ben vero che, per le motivazioni che precedono, l’Esecutivo è poco incline ad aderire a questa forma di assunzione, così come è vero che erano state redatte e sottoscritte intese per l’assunzione di detto personale. Ma, di grazia, come mai l’accordo sindacale del 13 maggio 2014, sottoscritto dai rappresentanti del precedente Esecutivo, non ha trovato applicazione nell’intervallo di tempo decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale (13/05/2014) e la data di insediamento del nuovo Consiglio Generale e del nuovo Esecutivo (12/08/2014)? Due mesi esatti non sarebbero stati sufficienti per eseguire le clausole dell’accordo? Come mai le scelte operate dallo scorso Esecutivo devono ricadere pesantemente sull’attuale? Perché le responsabilità non assunte dallo scorso Esecutivo dovrebbero essere assunte, a cuor leggero, dall’attuale Esecutivo?''.
Carmine Famiglietti, presidente Comunità Montana dell'Ufita

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