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Ma davvero la promessa di Matrimonio è vincolante?

''Il cavillo'', di Maria Froncillo: perchè la legge non ammette ignoranza

Meglio sfatare questo mito, la promessa di matrimonio non è vincolante, se non a titolo di risarcimento danni se uno dei due coniugi ci “ripensa”.
La mancata dimostrazione di giustificato motivo di rifiuto del convenuto obbliga al ristoro delle spese. Rifiutarsi di arrivare all’altare motivando la propria condotta nell’aver scoperto la frequentazione dell’ex fidanzato con la segretaria non è un giustificato motivo per la Corte. Gli artt. 80 e 81 del codice civile disciplinano la promessa di matrimonio. La promessa si presenta in forma di scrittura privata o con la richiesta di pubblicazione di matrimonio, con la conseguenza che chi rifiuta di sposarsi, oltre a restituire i doni è obbligato a risarcire il danno per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa. Va proposto entro un ano dal giorno del rifiuto. Se le spese sostenute da uno dei due  si collocano tutti in epoca prossima al matrimonio è evidente il loro nesso eziologico con il matrimonio stesso.
In un caso analizzato negli ultimi mesi, la Corte d’Appello ha ritenuto risarcibili le spese dall’ex fidanzata, relative all’abito da sposa, agli arredi, ai lavori di ristrutturazione effettuati nella casa scelta come futura casa coniugale.
Ne consegue che il mancato sposo dovrà risarcire anche le spese di giudizio di legittimità. Ripensarci a pochi giorni dalle nozze non è certo vincolante, ma rimane scomodo.
Maria Froncillo

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