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Sannio

Insegnante torna da Casalpusterlengo, ordinata la chiusura delle scuole

Quarantena per studenti, docenti e personale che hanno partecipato alla gita a Milano e Verona e per i familiari dell'insegnante

SANT'AGATA DEI GOTI

Studenti e docenti tornano da una gita scolastica a Milano e Verona e un insegnante torna da Casalpusterlengo: ordinata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino a venerdì, in via precauzionale nel territorio di Sant'Agata De' Goti nonché quarantena anche per i familiari del docente che si è recato nei giorni scorsi nel paese sannita.

IL DETTAGLIO

"... nella comunità ha destato e desta particolare allarme il fenomeno epidemico del coronavirus anche in ragione delle notizie apparse sulla stampa e confermate dagli accertamenti svolti presso gli uffici comunali, circa la presenza nel territorio di un nostro concittadino che svolge la professione di docente presso i Comuni di Casalpusterlengo che si è recato a Sant'Agata de' Goti nei giorni scorsi".

E' il contenuto dell'ordinanza n. 01 del 23 febbraio 2020 a firma del primo cittadino Giovannina Piccoli.

Preso atto che, "motivo di preoccupazione è costituito inoltre dal ritorno avvenuto nella giornata di ieri di una comitiva di studenti.... recatisi in gita scolastica a Milano e Verona, città interessate da casi di Coronavirus accertati nelle ultime ore, quindi luoghi di potenziali veicolo di fenomeno epidemiologico...", ordina la chiusura di ogni istituto scolastico di ogni ordine e grado.

QUARANTENA PER STUDENTI E DOCENTI TORNATI DALLA GITA. Il primo cittadino invita inoltre "gli studenti, i docenti e il personale scolastico che hanno partecipato alla gita, nonché i familiari del docente di Casalpustelerngo, residenti nel Comune di Sant’Agata de’ Goti, ad osservare un periodo di 14 giorni complessivi di quarantena presso la propria abitazione.

Potranno essere assunti provvedimenti più stringenti a seguito dell’evolversi della situazione, in considerazione degli enti superiori”.

BENEVENTO - AGGIORNAMENTO ore 14.56

Vietata - solo per motivi precauzionali - dal sindaco Mastella la sfilata di Carnevale per domani. "... si chiedeva lo svolgimento di una sfilata nel centro cittadino di carri allegorici provenienti dal paese limotrofo di Apollosa.

Visto il risultato della riunione odierna - si legge nell'ordinanza - sulle utilità organizzative da porre in essere in via precauzionale in occasione di manifestazioni che notoriamente vedono una notevole presenza di partecipanti", il primo cittadino "ha ritenuto di annullare la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Benevento Samnium.

APOLLOSAGIOVANI RESPONSABILI IN QUARANTENA VOLONTARIA (vedi altro articolo in pagina: Giovani in quarantena volontaria ma è psicosi 'ingiustificata'. Il sindaco: "No a inutili allarmismi")

Due ragazzi, da elogiare per il proprio comportamento responsabile, residenti ad Apollosa provenienti da Casalpusterlengo, si sono messi da martedì scorso in quarantena volontaria.

I due sanniti appena hanno saputo che il virus si stava diffondendo, pur essendo scesi martedì scorso, hanno avvisato comunque il 112 e volontariamente si sono isolati pur senza presentare alcun sintomo: né febbre, né raffreddore, né tosse. 

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DISPOSIZIONI NAZIONALI

Ecco il testo emerso dalla riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri che si è tenuta nella sede della Protezione Civile a Roma

*Art. 1*

Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;

b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità*;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;

i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitara competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;

k) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale

l) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3;

m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;

n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.

Art. 2

Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

Art. 3

Le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni. Nelle more dell’adozione del decreto del presidente del Consiglio di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di conteminento di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal ministero della Salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

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