“Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara irricevibile e comunque infondato il ricorso principale; dichiara improcedibile il ricorso incidentale”.
Così si pronuncia il Tar in merito al ricorso contro la realizzazione del forno crematorio che ha sollevato polemiche tra i cittadini per l’ubicazione super centrale (a pochi passi da Montefusco, da San Nazzaro, San Giorgio del Sannio, Torre Le Nocelle, Montemiletto, e non solo) in località a Sant’Angelo a Cancelli (Pietradefusi) dove insistono pregiate distese di vino e olio; una terra con le sue eccellenze che ha investito sulla sua ricchezza e non voleva - e non vuole - in alcun modo un forno crematorio, non ne ravvisava la necessità volendo continuare ad investire sul suo patrimonio inestimabile: ossia terra incontaminata e di eccellenza, nonché di salubrità.
Da qui sono nati: un corteo e una ampia raccolta di firme: ieri però la sentenza del Tribunale amministrativo.
“… Nell’udienza camerale del 4 febbraio 2026, udite le parti presenti come da verbale in atti e dato loro avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 60 del Codice del processo amministrativo, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio;
possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell’adunanza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Ciò posto, il ricorso principale deve essere dichiarato irricevibile per tardività, come eccepito dalla difesa del Comune e della società controinteressata.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare ed accertare che la Deliberazione di Giunta n. 61, con la quale l’amministrazione ha approvato la proposta di project financing presentata dal ricorrente, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 3 ottobre 2025, laddove, invece, il ricorso è stato notificato solo in data 22 dicembre 2025 e, dunque, ben oltre la scadenza del termine decadenziale di impugnazione previsto dall’art. 120, comma 2 c.p.a. decorrente dalla pubblicazione della Delibera di Giunta n. 61 in data 3 ottobre 2025, vertendosi in materia di affidamento di concessione di servizi e collocandosi la formale deliberazione di approvazione della proposta di SER.CIM all’interno della sequenza procedimentale prevista dall’art. 193 D.lgs. 36/2023.
In conclusione il ricorso è irricevibili stante la sua evidente tardività.
Ad abundantiam, il Collegio ritiene opportuno chiarire che, anche se il ricorso fosse stato ricevibile, sarebbe, comunque, infondato nel merito, al pari degli atti di intervento, alla luce delle osservazioni e motivazioni di seguito esposte.
Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente ha censurato gli atti opposti, adottati dal Comune di Pietradefusi, in quanto, a mezzo degli stessi, è stata approvata la proposta del promotore SER.CIM ai fini della progettazione, costruzione e gestione economico - finanziaria in regime di concessione di partenariato pubblico privato di un tempio crematorio nel territorio del medesimo comune, asseritamente in contrasto con il piano regionale di coordinamento per l’autorizzazione di crematori da parte dei comuni laddove quest’ultimo ha stimato il fabbisogno regionale di templi crematori e la loro collocazione sul territorio regionale nella misura di due “da collocare nell’area cimiteriale di due comuni delle province di Avellino e Benevento (uno già esistente nel Comune di Domicella AV e uno ancora da installare nell’altra provincia)”.
Tanto premesso, le doglianze lamentate non si rivelano meritevoli di positiva valutazione da parte del Collegio, tenuto conto che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, l’atto regionale di programmazione ha recepito espressamente i criteri direttivi stabiliti dal legislatore, e più nello specifico la determinazione del fabbisogno è stata informata ai seguenti criteri:
- popolazione residente, tasso di mortalità e incidenza su quest’ultimo del numero delle cremazioni, a mezzo dei dati elaborati dal SEFIT (Servizio funerario italiano) di Utilitalia;
- distanza chilometrica tra gli impianti di cremazione attualmente in funzione in Campania e il relativo bacino di utenza;
- necessità di ridurre gli ostacoli al fine di incentivare e consentire la libera scelta tra sepoltura e cremazione.
Vi è più che, come rimarcato dalla controinteressata, il piano regionale di coordinamento di cui trattasi, lungi dall’aver imposto la collocazione di un solo tempio crematorio nella provincia di Avellino ed uno nella provincia di Benevento, ha individuato il fabbisogno regionale di templi crematori sulla base dei dati statistici menzionati in precedenza, ripartendo quest’ultimo su base provinciale in considerazione dei bacini di utenza individuati e degli impianti già esistenti ed in funzione.
Dunque gli atti impugnati si rivelano immune dalle denunciate censure di illegittimità, poiché resi in conformità a quanto previsto dai criteri enucleati dall’atto di programmazione della Regione Campania, il quale ha espressamente previsto bacini di utenza di dimensioni superiori all’estensione territoriale delle singole province.
Il quale, lo si ribadisce, ha espressamente previsto bacini di utenza di dimensioni superiori all’estensione territoriale delle singole province.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso si rivela irricevibile nonché infondato”.
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LA PARTE RICORRENTE. “A dire di parte ricorrente, l’impugnata determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi n.191/2025 sarebbe illegittima perché adottata in violazione del “Piano Regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni”. Invero, con riferimento alla Provincia di Avellino, il fabbisogno individuato dal Piano risulterebbe già integralmente soddisfatto dall’impianto di cremazione attualmente operante sul territorio provinciale, gestito dall’attuale ricorrente nel Comune di Domicella (AV).
La determinazione impugnata risulterebbe, pertanto, adottata in violazione diretta ed immediata del Piano, il quale, in quanto atto di pianificazione sovraordinato, vincola l’attività programmatoria e provvedimentale degli enti locali, impedendo loro di adottare iniziative in contrasto con le scelte di localizzazione e di fabbisogno ivi stabilite.
Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
Hanno spiegato intervento ad adiuvandum l’Associazione di promozione sociale “I Santangiolesi” nonché Guida Franco, Spagnuolo Franco, Romaniello Giovanni, Romaniello Federico, rilevando che gli atti impugnati sarebbero in distonia con l’atto regionale di programmazione che ha stabilito l’esistenza di un solo forno crematorio, già realizzato, nella Provincia di Avellino”.








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