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Covid, stretta sui locali: si chiude prima. L'ordinanza

de luca venticano

Si trasmette in allegato l'ordinanza n.77 firmata questa mattina dal Presidente Vincenzo De Luca che contiene ulteriori misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19.Ecco la parte ordinativa del testo:Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art. 2  del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e  dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

- È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi  presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. 

- Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto  obbligo di  prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché  degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.Restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data  e relativi Protocolli di settore allegati. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga:

 - dell’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto),  approvati o prorogati con le ordinanze vigenti  o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020;

-  di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte  per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.

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