L'articolo 1 della legge n.16/2024 della Regione CAMPANIA, spiega Palazzo della Consulta, "dopo avere previsto che non e' immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha gia' ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi", ha tuttavia stabilito che, "ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge". Con tale ultimo inciso, secondo i giudici costituzionali, "il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con la legge n.165/2004", cosi' "violando l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l'altro, le ipotesi di ineleggibilita' del presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica".
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