“È da rifare la delibera dell’Ato Benevento che ha voluto costituire una società in house al 100% per la gestione dei rifiuti urbani”.E’ quanto dichiara il senatore Domenico Matera.
“La Corte dei conti ha giustamente evidenziato le criticità della delibera, che risulta essere fuori tempo massimo previsto dalla legge e con un business plan non adeguato.Il punto decisivo è che per essere conforme alla nuova disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, il D.Lgs n. 201 del 31 dicembre 2022, non è sufficiente la mera partecipazione azionaria dell’Ente d’ambito in una società appositamente costituita, ma è necessario anche l’affidamento del servizio pubblico. Solo in tal modo si rientra nella disciplina transitoria prevista.
La distinzione è rilevante perché, come dice la legge, il 29.3.2023 era il termine ultimo non solo per l’acquisto della “partecipazione” ma anche per l'affidamento del servizio pubblico, evenienza che per l’Ato Benevento non è stata riscontrata dalla Corte dei conti ma, ancor prima, dal Collegio dei revisori dell’ATO Benevento con parere negativo del 23.03.2023.
Il voler perseguire a tutti i costi la gestione pubblica ha fatto in parte obliterare il senso della nuova normativa sui servizi pubblici locali che – in una logica di efficiente gestione del servizio e di efficacia dell’azione amministrativa – ha fissato parametri molto rigidi e temporalmente delimitati per ritenere ancora ammissibile l’in house pubblico. Nel perseguire la maggiore efficienza possibile nella prestazione dei servizi, gli enti locali, in piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e della massima apertura ai principi europei di concorrenza, sono infatti chiamati a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle imprese.
Non certo a continuare con gestioni pubbliche non più adeguate ad un modello di azione amministrativa che deve essere concorrenziale ed europeo.È per questo motivo che la nuova disciplina dei servizi pubblici locali ha vietato la commistione tra soggetto regolatore e soggetto regolato, tra soggetto controllante e soggetto controllato, in aderenza ai principi europei e costituzionali di concorrenza, salvo prevedere una rigida disciplina transitoria, all’articolo 33 del D.Lgs n. 201 del 2022, per gli affidamenti che avvengano entro il 29 marzo 2023.
Ma, come la Corte dei conti ha giustamente rilevato, a quella data è necessario che vi sia stato l’effettivo affidamento del servizio, circostanza che invece non è avvenuta.Ma vi è di più, perché la Corte dei conti ha ritenuto non adeguato anche il piano economico e finanziario, che indica la somma di 2.500.000 euro quale valore del servizio reso agli enti partecipanti.
Ma se si presuppone che la somma delle controprestazioni degli enti partecipanti ammonti al predetto importo, allora – sostiene la Corte dei conti – la scarsa capacità di incasso delle entrate proprie da parte degli enti, come risulta dalla banca dati BDAP, in carenza di azioni correttive di qualche natura allo stato del tutto incerte, non potrà non riflettersi nei versamenti che gli enti partecipanti dovranno effettuare a favore della società in house di nuova costituzione.
Cosicché il dato iniziale, ovvero un valore della prestazione costante di euro 2.500.000, si dimostra, ex ante, di ardua realizzazione, inficiando la validità del postulato posto alla base del piano economico finanziario.
Insomma, la delibera ha diverse criticità e vedremo ora come la procedura andrà avanti, ma sicuramente si dovrà tenere conto di quanto detto dalla magistratura contabile”.
Così il senatore Domenico Matera, presidente del Comitato per la legislazione e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione affari europei del Senato.
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