Non si celebrerà il processo a carico di Raffale Colucci, ex sindaco di Sirignano, accusato di falso ideologico nell'ambito di una procedura di affidamento del Palazzo Caravita. La sentenza di non luogo a procedere è stata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Avellino, in persona del dott. Paolo Cassano, a seguito di una lunga discussione in Camera di Consiglio da parte degli avv.ti Arcangelo ZULLO e Walter MANCUSO, difensori dell’ex Primo Cittadino.
IL CASO
Il procedimento penale era nato da un esposto avanzato da un consigliere di minoranza, il quale paventava delle illiceità in ordine alla procedura di affidamento del Palazzo Caravita. La procura di Avellino, a seguito di una massiccia istruttoria, aveva esercitato l’azione penale a carico del Colucci per falso ideologico, avente ad oggetto la redazione di una falsa certificazione rilasciata dall’allora Primo Cittadino in ordine ad un sopralluogo con una delle due società che avevano aderito alla manifestazione di interesse. La falsità della certificazione era stata in qualche modo denunciata anche dal legale rappresentate di una delle due società, il quale, in sede di sommarie informazioni, negava sia che ci fosse stato un sopralluogo sia, addirittura, di essere a conoscenza della manifestazione di interesse da parte del Comune di Sirignano, disconoscendo la propria sottoscrizione in calce alla domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e di sopralluogo che era stata rilasciata all’ufficio protocollo del Comune di Sirignano.
La tesi della Procura di Avellino, che aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’ex Sindaco, è stata contestata con efficacia dagli avv.ti Zullo e Mancuso, i quali hanno dimostrato l’insussistenza di elementi volitivi, in capo al Colucci, di produrre un atto falso, atteso che la domanda di sopralluogo, ancorché falsa, non poteva essere stata prodotta dallo stesso ex Primo Cittadino, nè è stata provata dalla Procura l’inesistenza del sopralluogo; momento nel quale non erano stati generalizzati i soggetti che affermavano di avere un rapporto di immedesimazione organica con la società partecipante.I difensori hanno altresì dimostrato che non era nell’interesse dell’ex Sindaco né dell’altra società ampliare la platea dei partecipanti alla procedura di affidamento, dal momento che, in mancanza di altre imprese, si sarebbe potuto procedere alla stipula contrattuale con l’unica ditta partecipante. Una tesi che deve aver convinto il Giudice dell’Udienza Preliminare circa l’assoluta insussistenza sia dell’elemento materiale che dell’elemento psicologico del reato.L’avv. Arcangelo Zullo ha inoltre incentrato parte della discussione anche sulla novella dell’art. 425, c.3, c.p.p. ad opera della riforma Cartabia, che ha modificato il ruolo del Giudice dell’Udienza Preliminare nella parte in cui si stabilisce che il rinvio in giudizio debba essere disposto quando vi sia una ragionevole previsione di condanna. La sentenza di proscioglimento, alla luce del summenzionato principio, attesta l’insufficienza delle prove raccolte di portare ad una condanna del Colucci in sede dibattimentale. Ora si attendono le motivazioni dell'ordinanza emessa dal magistrato giudicante.
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